Professionalità, solidità
e riservatezza

Marco Petrus,“Archpop n.6“,2020 (dettaglio)
Chi siamo
CFN Generale Trustee è una trustee company indipendente e solida, con know how specialistico pluridecennale nella costituzione e amministrazione di trust.
CFN Generale Trustee nasce dalla visione strategica comune di tre soci con quote paritetiche. Due soci “istituzionali” come Compagnia Fiduciaria Nazionale, costituita nel 1925 con un nucleo di soci che fanno riferimento da diversi decenni ad alcune famiglie legate alla storia industriale italiana e Gruppo Moltiply, fintech quotata dal 2007 alla Borsa di Milano, con una rilevante esperienza nel trattare dati sensibili e riservati. E un socio professionista, Andrea Tavecchio, dottore commercialista, TEP, fondatore di Tavecchio e Associati e Generale Fiduciaria.
Marco Petrus, “Monadi”, 2018 (dettaglio)
Il nostro approccio
Professionalità, dedizione e riservatezza
I Trust (e le fondazioni) possono svolgere un ruolo fondamentale nelle esigenze di programmazione patrimoniale di individui, famiglie e aziende. I Trust, se pianificati e strutturati con cura, possono infatti consentire ai clienti di preservare, proteggere e accumulare ricchezza.
Assistiamo i nostri clienti (in collaborazione con i loro consulenti professionali) nella costituzione, amministrazione e gestione di trust, fondazioni, partnership e società. I nostri clienti privati vanno dal piccolo trust di famiglia ai grandi e complessi family office. Nel fornire servizi legati al mondo dei Trust (e delle fondazioni) ci prendiamo tutto il tempo necessario per capire le esigenze e le aspettative dei nostri clienti, in modo da sviluppare il giusto rapporto e la soluzione ottimale.
Essendo completamente indipendenti, non siamo legati a nessun altro fornitore di servizi, il che ci permette di offrire ai nostri clienti una scelta libera nella selezione e nella collaborazione con fornitori di servizi e consulenti professionali terzi. Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio personalizzato di altissimo livello, poiché la nostra cultura si basa sulla creazione di relazioni a lungo termine.
La nostra visione del Trust
Che cos’è un trust?
Il Trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di un atto tra vivi o di un testamento, con cui un soggetto (Settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (Trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse di individui designati o gruppi (beneficiari) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (Protector o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto istitutivo di Trust (Deed of Trust) e dalla legge regolatrice dello stesso (che deve essere necessariamente straniera).
La nostra visione del Trust
Il trust in Italia
Con il recepimento della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’istituto del trust è stato formalmente accettato nel nostro ordinamento. L’Italia è stato il terzo paese firmatario a ratificare con legge interna la convenzione dopo il Regno Unito e l’Australia ed il primo paese di civil law ad ammettere a pieno titolo l’utilizzo di un modello negoziale di common law.
Con la legge Finanziaria del 2007 il Parlamento Italiano ha introdotto, inoltre, un’espressa disciplina in materia di trattamento tributario del Trust ai fini delle imposte dirette e, con una Circolare del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dato una serie di risposte importanti per una corretta pianificazione.
Marco Petrus, “Archpop n. 3”, 2021 (dettaglio)
Conoscere il Trust
Che effetti produce ilTrust?
La proprietà dei beni o diritti oggetto del Trust spetta al Trustee, il quale è però gravato dall’obbligo di amministrarli nell’interesse altrui. I beni o diritti oggetto di Trust costituiscono un patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici personali del Trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai creditori personali del Trustee, né fanno parte del regime matrimoniale o della successione del Trustee.

Quali poteri ha un Trustee?

Il Trustee ha la titolarità dei beni costituiti in Trust ed ha l’obbligo di amministrarli in conformità delle istruzioni dettate dal disponente. È possibile tuttavia che l’atto istitutivo di Trust ponga limiti all’attività del Trustee.
Il Trustee è tenuto ad agire con diligenza e al meglio delle proprie capacità e competenze professionali. Il Trustee deve esercitare i suoi poteri esclusivamente a vantaggio e nell’interesse dei beneficiari.

Cosa è una lettera dei desideri?

Il disponente può redigere una o più “lettera dei desideri” con la quale comunica al Trustee ed ai guardiani quelli che sono i suoi “desideri”. È una indicazione di come egli desidererebbe che vengano impiegati i beni in Trust e le eventuali distribuzioni (di reddito o capitale) ai potenziali beneficiari.
Conoscere il Trust
Cosa vuol dire
essere beneficiari?
I beneficiari sono gli individui chiamati o gruppi designati per trarre profitto dai beni o dai redditi dei beni conferiti in Trust. Perché il Trust sia valido ci deve essere sufficiente certezza riguardo all’identità dei beneficiari. Lo strumento del Trust può permettere - se previsto - ai Trustees di aggiungere, rimuovere ed escludere in ogni momento, beneficiari o categorie di beneficiari.
Conoscere il Trust
Chi sono i Guardiani
(Protectors)?
Il guardiano è la persona fisica o giuridica la cui nomina può essere prevista nell’atto istitutivo di trust con funzione di supervisione sull’operato del trustee. Solitamente è un consulente abituale del disponente che viene scelto per le sue capacità professionali, nonché per la fiducia di cui gode: si tratta di una figura che può essere un valore aggiunto per la governance del trust.
Marco Petrus, “Archpop n. 4”, 2021 (dettaglio)
Il contratto di affidamento fiduciario
Di cosa si tratta
La legge sul «Dopo di Noi» ha coniato una fattispecie di patrimonio separato non limitato alle finalità di quella legge ma utilizzabile per ogni interesse meritevole di tutela: i fondi speciali composti da beni vincolati e amministrati fiduciariamente.
Mediante apposizione di un vincolo su qualsiasi categoria di bene (mobile, immobile o altro diritto o posizione soggettiva ), il disponente/fiduciante costituisce un patrimonio separato e destinato che affida ad un fiduciario incaricandolo di amministrarlo fiduciariamente per le finalità del vincolo e/o a beneficio di terzi.
Il fondo speciale è separato dal patrimonio del fiduciante come da quello dell’affidatario fiduciario. Le forme di pubblicità previste per i beni vincolati rendono opponibile il vincolo ai terzi. La legge italiana offre cosi la possibilità di un contratto che, come il trust, consente duttilità di scopi e destinazione nel rispetto della separazione patrimoniale. Una innovativa forma di pianificazione patrimoniale in chiave contrattuale.
Dove siamo
Contatti
Sede: Galleria De Cristoforis, 3 – Milano 20122
Email: info@cfngtrustee.it
Telefono: (+39) 0299371008