CFN Generale Trustee è una trustee company indipendente e solida,
con knowhow specialistico pluridecennale nella
costituzione e amministrazione di trust.
CFN Generale Trustee
nasce dalla visione strategica comune di tre soci con quote
paritetiche. Due soci “istituzionali” come
Compagnia Fiduciaria Nazionale, costituita nel 1925
con un nucleo di soci che fanno riferimento da diversi decenni ad
alcune famiglie legate alla storia industriale italiana e
Gruppo Moltiply, fintech quotata dal 2007 alla Borsa di
Milano, con una rilevante esperienza nel trattare dati sensibili e
riservati. E un socio professionista,
Andrea Tavecchio, dottore commercialista, TEP,
fondatore di Tavecchio e Associati e Generale Fiduciaria.
Marco Petrus, “Monadi”, 2018 (dettaglio)
Il nostro approccio
Professionalità, dedizione e riservatezza
I Trust (e le fondazioni) possono svolgere un ruolo fondamentale
nelle esigenze di programmazione patrimoniale di
individui, famiglie e aziende. I Trust, se pianificati e strutturati
con cura, possono infatti consentire ai clienti di
preservare, proteggere e
accumulare ricchezza. Assistiamo i nostri
clienti (in collaborazione con i loro consulenti professionali) nella
costituzione, amministrazione e
gestione di trust, fondazioni, partnership e società.
I nostri clienti privati vanno dal piccolo trust di famiglia ai grandi
e complessi family office. Nel fornire
servizi legati al mondo dei Trust (e delle
fondazioni) ci prendiamo tutto il tempo necessario per capire le
esigenze e le aspettative dei nostri clienti, in modo da sviluppare
il giusto rapporto e la soluzione ottimale. Essendo
completamente indipendenti, non siamo legati a
nessun altro fornitore di servizi, il che ci permette di offrire ai
nostri clienti una scelta libera nella selezione e nella
collaborazione con fornitori di servizi e consulenti professionali
terzi. Il nostro obiettivo è quello di offrire un
servizio personalizzato di altissimo livello, poiché
la nostra cultura si basa sulla creazione di relazioni a lungo
termine.
La nostra visione del Trust
Che cos’è un trust?
Il Trust è rapporto giuridico che sorge per effetto della stipula di
un
atto tra vivi o di un testamento,
con cui un soggetto (Settlor o disponente) trasferisce ad un altro
soggetto (Trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli
nell’interesse di individui designati o gruppi
(beneficiari) oppure per il perseguimento di uno
scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (Protector
o guardiano), secondo le regole dettate dal disponente nell’atto
istitutivo di Trust (Deed of Trust) e dalla legge regolatrice dello stesso (che deve essere
necessariamente straniera).
La nostra visione del Trust
Il trust in Italia
Con il recepimento della
convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, l’istituto
del trust è stato formalmente accettato nel nostro ordinamento.
L’Italia è stato il terzo paese firmatario a ratificare con legge
interna la convenzione dopo il Regno Unito e l’Australia ed il primo
paese di civil law ad ammettere a pieno titolo l’utilizzo di un
modello negoziale di common law. Con la
legge Finanziaria del 2007 il Parlamento Italiano ha
introdotto, inoltre, un’espressa disciplina in materia di trattamento
tributario del Trust ai fini delle imposte dirette e, con una
Circolare del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dato
una serie di risposte importanti per una corretta pianificazione.
Marco Petrus, “Archpop n. 3”, 2021 (dettaglio)
Conoscere il Trust
Che effetti produce ilTrust?
La proprietà dei beni o diritti oggetto del Trust spetta al Trustee,
il quale è però gravato dall’obbligo di amministrarli nell’interesse
altrui. I beni o diritti oggetto di Trust costituiscono un
patrimonio separato rispetto ai rapporti giuridici
personali del Trustee e pertanto non possono essere aggrediti dai
creditori personali del Trustee, né fanno parte del regime
matrimoniale o della successione del Trustee.
Quali poteri ha un Trustee?
Il Trustee ha la titolarità dei beni costituiti in
Trust ed ha l’obbligo di amministrarli in
conformità delle istruzioni dettate dal disponente. È possibile
tuttavia che l’atto istitutivo di Trust ponga limiti all’attività
del Trustee. Il Trustee è tenuto ad agire con diligenza e al
meglio delle proprie capacità e competenze professionali. Il
Trustee deve esercitare i suoi poteri esclusivamente a
vantaggio e nell’interesse dei beneficiari.
Cosa è una lettera dei desideri?
Il disponente può redigere una o più “lettera dei desideri” con la
quale comunica al Trustee ed ai guardiani quelli che sono i suoi
“desideri”. È una indicazione di come egli
desidererebbe che vengano impiegati i beni in Trust e le eventuali
distribuzioni (di reddito o capitale) ai potenziali beneficiari.
Conoscere il Trust
Cosa vuol dire essere beneficiari?
I beneficiari sono gli individui chiamati o
gruppi designati per trarre profitto dai beni o dai
redditi dei beni conferiti in Trust. Perché il Trust sia valido ci
deve essere sufficiente certezza riguardo all’identità dei
beneficiari. Lo strumento del Trust può permettere - se previsto - ai
Trustees di aggiungere, rimuovere ed escludere in ogni momento,
beneficiari o categorie di beneficiari.
Conoscere il Trust
Chi sono i Guardiani (Protectors)?
Il guardiano è la persona fisica o giuridica la cui nomina può essere
prevista nell’atto istitutivo di trust con funzione di
supervisione sull’operato del trustee. Solitamente è
un consulente abituale del disponente che viene scelto per le sue
capacità professionali, nonché per la fiducia di cui gode: si tratta
di una figura che può essere un valore aggiunto per la governance del
trust.
Marco Petrus, “Archpop n. 4”, 2021 (dettaglio)
Il contratto di affidamento fiduciario
Di cosa si tratta
La legge sul «Dopo di Noi» ha coniato una fattispecie
di patrimonio separato non limitato alle finalità di quella legge ma
utilizzabile per ogni interesse meritevole di tutela: i fondi speciali
composti da beni vincolati e amministrati fiduciariamente. Mediante
apposizione di un vincolo su
qualsiasi categoria di bene (mobile,
immobile o altro diritto o posizione soggettiva ), il
disponente/fiduciante costituisce un
patrimonio separato e destinato che affida ad un
fiduciario incaricandolo di amministrarlo fiduciariamente per le
finalità del vincolo e/o a beneficio di terzi. Il
fondo speciale è separato dal patrimonio del
fiduciante come da quello dell’affidatario fiduciario. Le forme di
pubblicità previste per i beni vincolati rendono opponibile il vincolo
ai terzi. La legge italiana offre cosi la possibilità di un contratto
che, come il trust, consente duttilità di scopi e
destinazione nel rispetto della separazione patrimoniale. Una
innovativa forma di pianificazione patrimoniale in
chiave contrattuale.
Dove siamo
Contatti
Sede: Galleria De Cristoforis, 3 – Milano 20122 Email:
info@cfngtrustee.it Telefono: (+39) 0299371008